LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227
Delega al Governo in materia di disabilita'. (21G00254)(GU n.309 del 30-12-2021)
Vigente al: 31-12-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' della delega
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti
legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti
in materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38
della Costituzione e in conformita' alle disposizioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita' e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il
13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.
18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilita'
2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del
Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone
con disabilita', al fine di garantire alla persona con disabilita' di
ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso
una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che
consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali,
compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione
sociale e lavorativa, nonche' l'effettivo e pieno accesso al sistema
dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti
e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia
della persona con disabilita' e il suo vivere su base di pari
opportunita' con gli altri, nel rispetto dei principi di
autodeterminazione e di non discriminazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri
eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli
schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione
del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I
medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perche' su di essi
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e'
trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi
per cui l'intesa non e' stata raggiunta. Qualora il termine per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri
parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella
Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza
unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni della difformita' dall'intesa. La Conferenza unificata
assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici
giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i
decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito
delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo
precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si
esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni egli enti
locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono,
progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese
quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei
seguenti ambiti:
a) definizione della condizione di disabilita' nonche' revisione,
riordino e semplificazione della normativa di settore;
b) accertamento della condizione di disabilita' e revisione dei
suoi processi valutativi di base;
c) valutazione multidimensionale della disabilita', realizzazione
del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione
e accessibilita';
f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilita';
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilita', istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri;
h) disposizioni finali e transitorie.
Art. 2
Principi e criteri direttivi della delega
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo
provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale,
delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e
attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune
modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare
espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile.
2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la condizione di
disabilita' e alla revisione, al riordino e alla semplificazione
della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di «disabilita'» coerente con
l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', anche integrando la
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che
prevedano una valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio
bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilita' o da chi
la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi,
sostegni e benefici cui puo' accedere, finalizzata al progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera c)
del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute - International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata
dalla 54ª Assemblea mondiale della sanita' il 22 maggio 2001, e dei
correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della
descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e
della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della
Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra eventuale
scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura
scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone
anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i
minori;
4) adozione di una definizione di «profilo di funzionamento»
coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e che tenga
conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della
definizione di «accomodamento ragionevole», prevedendo adeguati
strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita' e alla
revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle indicazioni dell'ICF e
tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato
in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le necessita'
di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della
partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici o
istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali e
organizzativi in modo da assicurare tempestivita', efficienza,
trasparenza e tutela della persona con disabilita', razionalizzazione
e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti
afferenti all'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo 1971,
n. 118, alla cecita' civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.
382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni propedeutiche
all'individuazione degli alunni con disabilita' di cui all'articolo
1, comma 181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n.
107, all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151, e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e
riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto
di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei
requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie
e relative alla mobilita' nonche' di ogni altro accertamento
dell'invalidita' previsto dalla normativa vigente, confermando e
garantendo la specificita' e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma
di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla definizione di
disabilita' e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni,
dei criteri e delle modalita' di accertamento dell'invalidita'
previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva
competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero
2), garantendone l'omogeneita' nel territorio nazionale e
realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una
semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo
procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che
siano assicurate la tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e
siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con
disabilita', in tutte le fasi della procedura di accertamento della
condizione di disabilita', garantendo la partecipazione delle
associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
15 ottobre 1990, n. 295;
5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli
sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo
l'interoperabilita' tra le banche di dati gia' esistenti, prevedendo
anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilita' nel tempo,
fermi restando i casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa
vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della
disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le amministrazioni
competenti per l'integrazione della programmazione sociale e
sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta
attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unita' di valutazione
multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli
interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da
parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia' individuate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza
nel settore sanitario, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta
tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca
un profilo di funzionamento della persona, necessario alla
predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e
partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo
conto delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri,
sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione
della persona con disabilita' e di chi la rappresenta, l'elaborazione
di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il
quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta'
fondamentali, tra cui la possibilita' di scegliere, in assenza di
discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata
soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarita'
delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi
della persona con disabilita' secondo i suoi desideri, le sue
aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e
di salute nonche' la qualita' di vita nei suoi vari ambiti,
individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti
di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le
misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per
la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le
limitazioni alle attivita' e a favorire la partecipazione della
persona con disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici
nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di
inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli
necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione
della volonta' dell'interessato e la sua piena comprensione delle
misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di protezione
giuridica o abbia necessita' di sostegni ad altissima intensita', la
piena partecipazione alla valutazione multidimensionale,
all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e
partecipato e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al
variare del contesto territoriale e di vita della persona con
disabilita', mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa
vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilita' o
di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche
gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e
co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle risorse
umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche,
pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita'
territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare
attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso,
in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i
sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il
superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base
di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle liberta'
fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali
aventi il compito di curare la realizzazione del progetto,
monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con
disabilita' e con i suoi referenti familiari, ferma restandola
facolta' di autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare
l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei
diritti all'affettivita' e alla socialita', possano essere
individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli
di assistenza personale autogestita che supportino la vita
indipendente delle persone con disabilita' in eta' adulta,
favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', anche
mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6
del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per
le finalita' di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle
risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti
a favore dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi e
di archiviazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti
nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ai sensi
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e interoperabili con quelle
esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,
che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei
progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati,
consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni
riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona
con disabilita', garantendo comunque la semplificazione delle
condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilita' e
la possibilita' di effettuare controlli, e contengano anche le
informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai
familiari o alle persone che hanno cura della persona con
disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in
materia di inclusione e accessibilita', fermi restando gli obblighi
derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere
individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione
strategica della piena accessibilita', fisica e digitale, delle
amministrazioni da parte delle persone con disabilita', nell'ambito
del piano integrato di attivita' e organizzazione previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla
programmazione strategica di cui al numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle
risorse, tra gli obiettivi di produttivita' delle amministrazioni, di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale
e le possibilita' di accesso delle persone con disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle
persone con disabilita' possano presentare osservazioni sui documenti
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilita'
di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla
programmazione strategica della piena accessibilita', fisica e
digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con
disabilita' sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della
performance del personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici,
di un responsabile del processo di inserimento delle persone con
disabilita' nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole
di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici
servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualita'
del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilita'
l'effettiva accessibilita' delle prestazioni, evidenziando quelli
obbligatori ai sensi della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni
e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla
violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per
l'inclusione sociale e la possibilita' di accesso delle persone con
disabilita' oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante nazionale delle
disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle disabilita', quale
organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela
e la promozione dei diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura
organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo
a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilita' che
denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche
attraverso la previsione di un centro di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformita'
alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', dalla Costituzione,
dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere
alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le
informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni
di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni
e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte,
anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli
enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti
ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle
persone con disabilita' attraverso campagne di sensibilizzazione e
comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni
competenti per materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attivita'
svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita';
g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilita', ridefinirne le competenze e
potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo
svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative
necessarie al supporto dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita';
h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti
legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora vigenti, comprese
quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai
relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le
agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di cecita'
civile, di sordita' civile e di sordocecita' e della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa
delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie
invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio
1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di salvaguardare i
diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con
riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio,
nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle
prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio,
promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si
provvede:
a) con le risorse del Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli
interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione
dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il
settore della disabilita'.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2,
lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una
relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
Art. 4
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Stefani, Ministro per le
disabilita'
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 



