Assegno di Cura

Assegno di Cura 7

 

Assegno di Cura 2018 Regione Puglia: requisiti

 

L'assegno di cura 2018-2019 della Regione Puglia è riservato alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. I beneficiari devono essere residenti nel territorio della Regione Puglia a partire dal primo gennaio 2018 e trovarsi, alla data di presentazione della domanda telematica, in una delle seguenti condizioni: 

 

  • beneficiari di indennità di accompagnamento (legge 18/1980);
  • cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b);
  • Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1);
  • cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1 comma 2, lettera b);
  • ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001);
  • inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa;
  • invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 782, punto 4;
  • invalidi con diritto all'assegno di super invalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81);
  • trovarsi in una delle condizioni di non autosufficienza gravissima specificato nel seguente elenco:

       a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;             

       b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

       c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;

       d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla Scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;  

        e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo  1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS)  9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; 

        f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

        g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico scritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

        h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Sever Mental Retardation (LAPMER)<=8;

        i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche;

 

Se ancora non è definita la condizione di non autosufficienza, è possibile inviare la domanda telematica, in presenza di una diagnosi rilasciata a partire dal 1° gennaio 2018, da parte di una struttura ospedaliera pubblica o sanitaria specialistica, convenzionata con le Regioni.

 

La gravissima non autosufficienza sarà valutata dalle unità di valutazione multidimensionale (UVM) di ciascun distretto socio sanitario della Asl. Per i pazienti che dal 12/10/2018 al 22/11/2018 si trovino in condizione di ricovero temporaneo presso strutture ospedaliere, sanitarie extraospedaliere o strutture socio-sanitarie, possono presentare la domanda di assegno di cura 2018-2019 solo se sono previste la dimissione, entro 30 giorni dalla data di invio domanda. 

 

            

     

 

          

 

 

 

 

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